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SV2 2026 31

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

Graubünden · 2026-07-23 · Italiano GR
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Erwägungen (4 Absätze)

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la legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è

pacifica (art. 59 LPGA), il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA), presentato nella

dovuta forma (art. 61 LPGA) e, dunque, ricevibile,

secondo l’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, i lavoratori soggetti all’obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una

procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all’indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in

fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali,

ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LADI, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali

concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro

fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui all’art. 3 cpv. 2

della stessa legge,

nel caso in esame, è litigiosa unicamente la questione atta a stabilire se il

ricorrente abbia fatto fronte all’obbligo generale di ridurre il danno ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI, a mente del quale, il dipendente, nella procedura di

fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario

alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, fintanto che la cassa

gli comunica di averlo surrogato nella procedura,

di norma, non viene richiesto al dipendente di avviare un’esecuzione o di

intentare un’azione legale contro il datore di lavoro in corso di rapporto di lavoro;

la persona assicurata è tuttavia tenuta ad adottare ulteriori misure, qualora si

tratti di importi salariali notevoli e debba concretamente prevedere una perdita

di salario; infatti, anche per il periodo precedente alla risoluzione del rapporto di

lavoro non è ammissibile che la persona assicurata, senza un motivo valido,

non intraprenda per un periodo prolungato azioni legali per ottenere il

pagamento degli stipendi arretrati, nonostante debba concretamente aspettarsi

la perdita dei salari dovuti (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_820/2019

del 29 aprile 2020 consid. 4.3.1, 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1

con rinvii, 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2; Direttiva LADI II

[Prassi LADI II] della Segreteria di Stato dell’economia [SECO], stato al 1° luglio

2024, B36),

del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei

provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per tutelare le proprie

pretese; per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza possa essere

versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i

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quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione e

fallimento; in altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse

(cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025

consid. 2.3, 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, entrambe con

rinvii),

la persona assicurata adempie dunque il suo obbligo di ridurre il danno se risulta

verosimile che, entro un termine ragionevole, ha segnalato in modo chiaro la

sua seria intenzione di far valere i crediti salariali (mediante solleciti scritti,

precetti esecutivi, ecc.; cfr. Direttiva LADI II, B35 segg.),

una persona assicurata, che è a conoscenza delle difficoltà finanziarie del

proprio datore di lavoro e che ha rescisso il rapporto di lavoro, ha un motivo in

più per far valere immediatamente e coerentemente i propri crediti salariali

arretrati in via di esecuzione e, se necessario, adendo le vie giudiziali (cfr.

sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 26 4 del 23

giugno 2026 consid. 3.3 e 3.4),

giusta la Direttiva LADI II (B38), la cassa di disoccupazione giudica con più

severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno intrapresi dalla

persona assicurata dopo la risoluzione del contratto di lavoro, soprattutto la

rapidità con cui intraprende tali sforzi; dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro, la persona assicurata non può aspettare diversi mesi prima di intentare

un'azione legale contro l’ex datrice di lavoro risp. adire le vie d’esecuzione (cfr.

sentenza del Tribunale federale 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2;

cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 25 35

del 15 gennaio 2026 consid. 3.3),

agli atti è presente la seguente documentazione:

-

lettere del 21 e del 28 maggio 2024 di Unia Ticino e Moesa (in

rappresentanza del ricorrente) a B._____, mediante le quali quest’ultima è

stata sollecitata al versamento degli stipendi ancora scoperti entro 10 giorni

(cfr. act. C.13 pag. 2 e 3), con l’intimazione di procedere altrimenti se ciò non

fosse avvenuto,

-

domanda di esecuzione del 5 luglio 2024 nei confronti di B._____ per un

importo di CHF 5'886.30 per “Crediti salariali arretrati B._____” (cfr. act. C.13

pag. 4),

E. 5 / 9 - lettera del 30 agosto 2024 di Unia Ticino e Moesa a B._____ (a seguito di un asserito respingimento di un non meglio precisato precetto esecutivo), mediante la quale quest’ultima è stata sollecitata a versare gli stipendi entro

E. 10 giorni e a rispettare gli accordi telefonici, ovvero le rassicurazioni di versamento delle spettanze salariali (cfr. act. C.13 pag. 5), - lettera del 10 ottobre 2024 di Unia Ticino e Moesa a B._____, mediante la quale – facendo nuovamente riferimento alle sue rassicurazioni – quest’ultima è stata nuovamente sollecitata al versamento degli importi salariali ancora scoperti entro 10 giorni, con l’intimazione di procedere altrimenti se ciò non fosse avvenuto (cfr. act. C.9 pag. 2), - il precetto esecutivo no. C._____ del 9 aprile 2025 emesso nei confronti di B._____ per salari arretrati non versati dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2024 per un importo di CHF 18'633.70 (cfr. act. C.7), - l’istanza di conciliazione dell’11 giugno 2025 nei confronti di B._____, relativa al rigetto dell’opposizione all’esecuzione no. C._____, con riferimento ad un valore litigioso di CHF 7'210.35 (cfr. act. C.8), - il verbale dell’udienza di conciliazione obbligatoria del 25 settembre 2025 dinanzi alla Giudicatura di pace D._____, mediante il quale, vista l’assenza di B._____, è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire (cfr. act. B.7), - un’azione semplificata ai sensi dell’art. 244 CPC del 27 ottobre 2025 nei confronti di B._____, mediante la quale veniva chiesto di obbligarla al versamento dell’importo di CHF 7'210.35, oltre interessi e spese d’esecuzione (cfr. act. B.8), - un’iscrizione del credito (“Forderungsanmeldung im Konkurs”) del 10 dicembre 2025 per un importo di CHF 7'570.85 (cfr. act. C.10), – gli elementi di fatto accertati, come si vedrà di seguito, nell'insieme, lasciano concludere che il comportamento adottato dal ricorrente non è da ritenere conforme all'obbligo di ridurre il danno, poiché ha permesso alla situazione, a discapito delle proprie pretese, di protrarsi per un tempo eccessivo, – segnatamente, non è chiaro il motivo per il quale, dopo l’asserito respingimento del precetto esecutivo non meglio precisato e non presente agli atti (cfr. act. C.13 pag. 5), il ricorrente abbia continuato a sollecitare per iscritto l’ex datrice di lavoro (cfr. act. C.9 pag. 2), invece di intentare una causa civile,

6 / 9 – il ricorrente, nei suoi memoriali, fa valere che vi sarebbero state difficoltà in merito alla notifica della domanda d’esecuzione del 5 luglio 2024 e del rispettivo precetto esecutivo a B._____ (cfr. act. A.3 pag. 3, n. 5 seg.), lamentandosi al contempo di una violazione del principio inquisitorio da parte del convenuto (cfr. act. A.1 pag. 4, n. 14 segg); anche volendo ammettere che la domanda di esecuzione del 5 luglio 2024 sia stata effettivamente presentata e, oltretutto, che non sia stato possibile notificare il rispettivo precetto esecutivo, il ricorrente avrebbe comunque dovuto agire in modo più incisivo e, come si vedrà di seguito, non limitarsi a sollecitare B._____ per iscritto per un periodo di lunga durata, – per conseguenza, non è necessario chinarsi oltre sulla questione relativa alla notifica del precetto esecutivo e all’asserita violazione del principio inquisitorio; in ogni caso, l’accenno ricorsuale al fatto che, a seguito dell’assenza del domicilio legale dal 26 febbraio al 3 dicembre 2025 (recte: dall’11 [risp. 14] febbraio al 26 febbraio [risp. 3 marzo] 2025; cfr. portale Zefix) da parte di B._____, sarebbe dimostrato il motivo per il quale la domanda d’esecuzione non avrebbe avuto l’esito atteso nei tempi ordinari, è inconferente, ravvisato che la domanda d’esecuzione di rilevanza reca la data 5 luglio 2024, ovvero oltre sette mesi prima dell’assenza di un domicilio legale, – il ricorrente, con lettera del 30 agosto 2024 (cfr. act. C.13, pag. 5), ha comunicato a B._____ che il precetto esecutivo era stato respinto, invitandola al contempo a far fronte a quanto sarebbe stato pattuito; in questo contesto, è incomprensibile il motivo per il quale, nella misura in cui il precetto esecutivo sia stato respinto risp. non sia stato notificato, il ricorrente non si sia adoperato immediatamente in altro modo per far valere le sue pretese; in caso di mancata notifica p.es. presentando un'altra domanda di esecuzione o un’istanza di conciliazione (risp. in caso di opposizione al precetto esecutivo, seguendo la procedura di cui agli artt. 79 segg. LEF), – per contro, il ricorrente, nuovamente con lettera del 10 ottobre 2024, ha intimato a B._____ un termine di 10 giorni per il versamento di quanto dovuto, ma, scaduto detto termine, ancora una volta non ha preso misure incisive per ridurre il danno e ciò fino all’emissione del precetto esecutivo datato 9 aprile 2025, ovvero quasi sei mesi dopo; a titolo di completezza, giova qui rilevare che non risulta esservi un nesso tra la domanda di esecuzione del 5 luglio 2024 e il precetto esecutivo del 9 aprile 2025, riportando quest’ultimo un importo diverso relativo alle pretese salariali e avendo il ricorrente nel suo ricorso

7 / 9 espressamente riferito di una nuova procedura esecutiva (cfr. act. A.1 pag. 2, cif. 3 e 6), – l’attesa fino all’11 giugno 2025 per presentare un’istanza di conciliazione non può essere in ogni caso ritenuta giustificata; questo, segnatamente, visto che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e B._____ è stato sciolto per la fine di aprile 2024 e che, da quanto si evince dagli atti, l’ultimo pagamento da parte di B._____ risale a dicembre 2023 (cfr. act. C.3; vedi anche sentenza del Tribunale federale 8C_78/2026 del 23 giugno 2026 consid. 6.3.2), – ciò posto, in definitiva, sebbene siano state prese delle misure dopo lo scioglimento del contratto di lavoro e, successivamente, da aprile 2025, per quanto riguarda il periodo a partire da agosto 2024 (periodo di circa otto mesi), o quantomeno da ottobre 2024 (periodo di circa sei mesi), al ricorrente deve essere rimproverato di avere violato in modo palese l’obbligo di ridurre il danno, motivo per il quale, altresì alla sua censura circa la proporzionalità del rifiuto completo di versare un’indennità, per quanto di rilevanza, non può essere dato seguito, – ciò posto, l’asserito errore redazionale in merito alla data riportata nella presa di posizione del convenuto del 4 maggio 2026 (cfr. act. A.2 pag. 6, consid. 3), come avanzato nella replica dal ricorrente, non ha alcun influsso sull’esito del presente procedimento; nemmeno la lamentela che una condotta alternativa non avrebbe portato a un risultato diverso può essere sentita, in quanto irrilevante ai fini del giudizio (cfr. DTF 131 V 196 consid. 4.1.2; sentenza del Tribunale federale 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2; sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo AL.2016.00001 del 16 giugno 2017 consid. 3); in ogni caso, B._____ è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato dal Presidente del Tribunale regionale D._____ solo a far tempo dal 1° ottobre 2025 e, pertanto, se il ricorrente si fosse attivato già a metà 2024, con ogni probabilità, le possibilità di recuperare i crediti sarebbero state superiori, – ritenuto quanto sopra, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va respinto e la decisione impugnata confermata, – in considerazione del valore di causa che si evince dal ricorso del 13 aprile 2026 (cfr. act. A.1 “II. In fatto, A. Il rapporto di lavoro e i salari arretrati, n. 1: […] per un credito residuo di ca 7'000 chf lordi ossia, poco meno di due salari mensili.”),

8 / 9 e della tabella riassuntiva dei crediti non saldati per un importo di CHF 7'210.35 (act. C.3), del valore di causa fatto valere con l’istanza di conciliazione dell’11 giugno 2025 e con l’azione semplificata del 27 ottobre 2025 nonché rilevato infine il valore dell’iscrizione del credito (“Forderungsanmeldung im Konkurs”) del 10 dicembre 2025, ad avviso di questo Giudice, il valore litigioso – che non può essere quantificato a CHF 14'077.45 – è inferiore a CHF 10'000.00, giustificando l’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 lett. a LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA, ossia il giudizio a giudice unico, – anche volendo ammettere che il valore litigioso sia superiore a CHF 10'000.00, sarebbe comunque competente il giudice unico, essendo il ricorso manifestamente infondato (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA), – giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, – nell'occorrenza, la LADI non prevede spese processuali e, per conseguenza, sebbene il ricorso sia manifestamente infondato, in mancanza di un comportamento temerario o sconsiderato, non vanno prelevate spese, – non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

9 / 9 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Non vengono assegnate indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 23 luglio 2026 comunicata il 24 luglio 2026 N. d'incarto SV2 26 31 Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali Composizione Righetti, presidente Schupp, attuaria Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni convenuto Oggetto indennità per insolvenza

2 / 9 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: – A._____ ha lavorato presso la B._____ dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024; l’ultimo versamento dello stipendio è avvenuto ad aprile 2023, mentre l’ultimo pagamento a titolo di acconto è stato effettuato per il mese di dicembre 2023, – il 12 gennaio 2026 la Cassa di disoccupazione dei Grigioni ha emanato una decisione nei confronti di A._____, mediante la quale ha respinto la sua richiesta di indennità per insolvenza presentata il 17 novembre 2025 per un totale di CHF 14'077.45 (salario lordo CHF 1'959.70 [31 gennaio 2024]; salario lordo CHF 4’217.65 quota tredicesima CHF 388.85 e quota vacanze CHF 448.75 [29 febbraio 2024]; salario lordo CHF 4'006.80, quota tredicesima CHF 369.40 e quota vacanze CHF 426.30 [31 marzo 2024]; salario lordo CHF 1'885.55, quota tredicesima CHF 173.85 e quota vacanze CHF 200.60 [30 aprile 2024]), – a seguito dell’opposizione di A._____ datata 26 gennaio 2026, con decisione del 25 febbraio 2026, l’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni ha respinto l’opposizione, – avverso detta decisione su opposizione, con memoriale datato 13 aprile 2026, A._____ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo, in sostanza, il rispettivo annullamento, nonché di riconoscere il suo diritto all’indennità per insolvenza – subordinatamente di rinviare la causa all’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni per complemento istruttorio e nuova decisione – in quanto avrebbe fatto fronte al suo obbligo di ridurre il danno, – il 4 maggio 2026 l’Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (di seguito: convenuto) ha inoltrato la sua presa di posizione, postulando il rigetto del ricorso, – sono poi seguite la replica del 18 maggio 2026 del ricorrente – mediante la quale sono state approfondite le censure ricorsuali – e la rinuncia alla duplica del 27 maggio 2026 del convenuto, – la decisione su opposizione è impugnabile mediante ricorso giusta l’art. 56 LPGA in unione con l'art. 1 cpv. 1 LADI (RS 837.0) e compete al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (di seguito: Tribunale) in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA (v. art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100] e art. 100 cpv. 3 LADI in unione con l'art. 128 cpv. 2 OADI [RS 837.02]),

3 / 9 – la legittimazione del ricorrente, quale destinatario della decisione impugnata, è pacifica (art. 59 LPGA), il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA), presentato nella dovuta forma (art. 61 LPGA) e, dunque, ricevibile, – secondo l’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali, – ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LADI, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui all’art. 3 cpv. 2 della stessa legge, – nel caso in esame, è litigiosa unicamente la questione atta a stabilire se il ricorrente abbia fatto fronte all’obbligo generale di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, a mente del quale, il dipendente, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunica di averlo surrogato nella procedura, – di norma, non viene richiesto al dipendente di avviare un’esecuzione o di intentare un’azione legale contro il datore di lavoro in corso di rapporto di lavoro; la persona assicurata è tuttavia tenuta ad adottare ulteriori misure, qualora si tratti di importi salariali notevoli e debba concretamente prevedere una perdita di salario; infatti, anche per il periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro non è ammissibile che la persona assicurata, senza un motivo valido, non intraprenda per un periodo prolungato azioni legali per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati, nonostante debba concretamente aspettarsi la perdita dei salari dovuti (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_820/2019 del 29 aprile 2020 consid. 4.3.1, 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1 con rinvii, 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2; Direttiva LADI II [Prassi LADI II] della Segreteria di Stato dell’economia [SECO], stato al 1° luglio 2024, B36), – del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per tutelare le proprie pretese; per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza possa essere versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i

4 / 9 quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione e fallimento; in altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_53/2025 dell’8 settembre 2025 consid. 2.3, 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, entrambe con rinvii), – la persona assicurata adempie dunque il suo obbligo di ridurre il danno se risulta verosimile che, entro un termine ragionevole, ha segnalato in modo chiaro la sua seria intenzione di far valere i crediti salariali (mediante solleciti scritti, precetti esecutivi, ecc.; cfr. Direttiva LADI II, B35 segg.), – una persona assicurata, che è a conoscenza delle difficoltà finanziarie del proprio datore di lavoro e che ha rescisso il rapporto di lavoro, ha un motivo in più per far valere immediatamente e coerentemente i propri crediti salariali arretrati in via di esecuzione e, se necessario, adendo le vie giudiziali (cfr. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 26 4 del 23 giugno 2026 consid. 3.3 e 3.4), – giusta la Direttiva LADI II (B38), la cassa di disoccupazione giudica con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno intrapresi dalla persona assicurata dopo la risoluzione del contratto di lavoro, soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi; dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la persona assicurata non può aspettare diversi mesi prima di intentare un'azione legale contro l’ex datrice di lavoro risp. adire le vie d’esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2; cfr. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 25 35 del 15 gennaio 2026 consid. 3.3), – agli atti è presente la seguente documentazione: - lettere del 21 e del 28 maggio 2024 di Unia Ticino e Moesa (in rappresentanza del ricorrente) a B._____, mediante le quali quest’ultima è stata sollecitata al versamento degli stipendi ancora scoperti entro 10 giorni (cfr. act. C.13 pag. 2 e 3), con l’intimazione di procedere altrimenti se ciò non fosse avvenuto, - domanda di esecuzione del 5 luglio 2024 nei confronti di B._____ per un importo di CHF 5'886.30 per “Crediti salariali arretrati B._____” (cfr. act. C.13 pag. 4),

5 / 9 - lettera del 30 agosto 2024 di Unia Ticino e Moesa a B._____ (a seguito di un asserito respingimento di un non meglio precisato precetto esecutivo), mediante la quale quest’ultima è stata sollecitata a versare gli stipendi entro 10 giorni e a rispettare gli accordi telefonici, ovvero le rassicurazioni di versamento delle spettanze salariali (cfr. act. C.13 pag. 5), - lettera del 10 ottobre 2024 di Unia Ticino e Moesa a B._____, mediante la quale – facendo nuovamente riferimento alle sue rassicurazioni – quest’ultima è stata nuovamente sollecitata al versamento degli importi salariali ancora scoperti entro 10 giorni, con l’intimazione di procedere altrimenti se ciò non fosse avvenuto (cfr. act. C.9 pag. 2), - il precetto esecutivo no. C._____ del 9 aprile 2025 emesso nei confronti di B._____ per salari arretrati non versati dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2024 per un importo di CHF 18'633.70 (cfr. act. C.7), - l’istanza di conciliazione dell’11 giugno 2025 nei confronti di B._____, relativa al rigetto dell’opposizione all’esecuzione no. C._____, con riferimento ad un valore litigioso di CHF 7'210.35 (cfr. act. C.8), - il verbale dell’udienza di conciliazione obbligatoria del 25 settembre 2025 dinanzi alla Giudicatura di pace D._____, mediante il quale, vista l’assenza di B._____, è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire (cfr. act. B.7), - un’azione semplificata ai sensi dell’art. 244 CPC del 27 ottobre 2025 nei confronti di B._____, mediante la quale veniva chiesto di obbligarla al versamento dell’importo di CHF 7'210.35, oltre interessi e spese d’esecuzione (cfr. act. B.8), - un’iscrizione del credito (“Forderungsanmeldung im Konkurs”) del 10 dicembre 2025 per un importo di CHF 7'570.85 (cfr. act. C.10), – gli elementi di fatto accertati, come si vedrà di seguito, nell'insieme, lasciano concludere che il comportamento adottato dal ricorrente non è da ritenere conforme all'obbligo di ridurre il danno, poiché ha permesso alla situazione, a discapito delle proprie pretese, di protrarsi per un tempo eccessivo, – segnatamente, non è chiaro il motivo per il quale, dopo l’asserito respingimento del precetto esecutivo non meglio precisato e non presente agli atti (cfr. act. C.13 pag. 5), il ricorrente abbia continuato a sollecitare per iscritto l’ex datrice di lavoro (cfr. act. C.9 pag. 2), invece di intentare una causa civile,

6 / 9 – il ricorrente, nei suoi memoriali, fa valere che vi sarebbero state difficoltà in merito alla notifica della domanda d’esecuzione del 5 luglio 2024 e del rispettivo precetto esecutivo a B._____ (cfr. act. A.3 pag. 3, n. 5 seg.), lamentandosi al contempo di una violazione del principio inquisitorio da parte del convenuto (cfr. act. A.1 pag. 4, n. 14 segg); anche volendo ammettere che la domanda di esecuzione del 5 luglio 2024 sia stata effettivamente presentata e, oltretutto, che non sia stato possibile notificare il rispettivo precetto esecutivo, il ricorrente avrebbe comunque dovuto agire in modo più incisivo e, come si vedrà di seguito, non limitarsi a sollecitare B._____ per iscritto per un periodo di lunga durata, – per conseguenza, non è necessario chinarsi oltre sulla questione relativa alla notifica del precetto esecutivo e all’asserita violazione del principio inquisitorio; in ogni caso, l’accenno ricorsuale al fatto che, a seguito dell’assenza del domicilio legale dal 26 febbraio al 3 dicembre 2025 (recte: dall’11 [risp. 14] febbraio al 26 febbraio [risp. 3 marzo] 2025; cfr. portale Zefix) da parte di B._____, sarebbe dimostrato il motivo per il quale la domanda d’esecuzione non avrebbe avuto l’esito atteso nei tempi ordinari, è inconferente, ravvisato che la domanda d’esecuzione di rilevanza reca la data 5 luglio 2024, ovvero oltre sette mesi prima dell’assenza di un domicilio legale, – il ricorrente, con lettera del 30 agosto 2024 (cfr. act. C.13, pag. 5), ha comunicato a B._____ che il precetto esecutivo era stato respinto, invitandola al contempo a far fronte a quanto sarebbe stato pattuito; in questo contesto, è incomprensibile il motivo per il quale, nella misura in cui il precetto esecutivo sia stato respinto risp. non sia stato notificato, il ricorrente non si sia adoperato immediatamente in altro modo per far valere le sue pretese; in caso di mancata notifica p.es. presentando un'altra domanda di esecuzione o un’istanza di conciliazione (risp. in caso di opposizione al precetto esecutivo, seguendo la procedura di cui agli artt. 79 segg. LEF), – per contro, il ricorrente, nuovamente con lettera del 10 ottobre 2024, ha intimato a B._____ un termine di 10 giorni per il versamento di quanto dovuto, ma, scaduto detto termine, ancora una volta non ha preso misure incisive per ridurre il danno e ciò fino all’emissione del precetto esecutivo datato 9 aprile 2025, ovvero quasi sei mesi dopo; a titolo di completezza, giova qui rilevare che non risulta esservi un nesso tra la domanda di esecuzione del 5 luglio 2024 e il precetto esecutivo del 9 aprile 2025, riportando quest’ultimo un importo diverso relativo alle pretese salariali e avendo il ricorrente nel suo ricorso

7 / 9 espressamente riferito di una nuova procedura esecutiva (cfr. act. A.1 pag. 2, cif. 3 e 6), – l’attesa fino all’11 giugno 2025 per presentare un’istanza di conciliazione non può essere in ogni caso ritenuta giustificata; questo, segnatamente, visto che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e B._____ è stato sciolto per la fine di aprile 2024 e che, da quanto si evince dagli atti, l’ultimo pagamento da parte di B._____ risale a dicembre 2023 (cfr. act. C.3; vedi anche sentenza del Tribunale federale 8C_78/2026 del 23 giugno 2026 consid. 6.3.2), – ciò posto, in definitiva, sebbene siano state prese delle misure dopo lo scioglimento del contratto di lavoro e, successivamente, da aprile 2025, per quanto riguarda il periodo a partire da agosto 2024 (periodo di circa otto mesi), o quantomeno da ottobre 2024 (periodo di circa sei mesi), al ricorrente deve essere rimproverato di avere violato in modo palese l’obbligo di ridurre il danno, motivo per il quale, altresì alla sua censura circa la proporzionalità del rifiuto completo di versare un’indennità, per quanto di rilevanza, non può essere dato seguito, – ciò posto, l’asserito errore redazionale in merito alla data riportata nella presa di posizione del convenuto del 4 maggio 2026 (cfr. act. A.2 pag. 6, consid. 3), come avanzato nella replica dal ricorrente, non ha alcun influsso sull’esito del presente procedimento; nemmeno la lamentela che una condotta alternativa non avrebbe portato a un risultato diverso può essere sentita, in quanto irrilevante ai fini del giudizio (cfr. DTF 131 V 196 consid. 4.1.2; sentenza del Tribunale federale 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2; sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo AL.2016.00001 del 16 giugno 2017 consid. 3); in ogni caso, B._____ è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato dal Presidente del Tribunale regionale D._____ solo a far tempo dal 1° ottobre 2025 e, pertanto, se il ricorrente si fosse attivato già a metà 2024, con ogni probabilità, le possibilità di recuperare i crediti sarebbero state superiori, – ritenuto quanto sopra, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va respinto e la decisione impugnata confermata, – in considerazione del valore di causa che si evince dal ricorso del 13 aprile 2026 (cfr. act. A.1 “II. In fatto, A. Il rapporto di lavoro e i salari arretrati, n. 1: […] per un credito residuo di ca 7'000 chf lordi ossia, poco meno di due salari mensili.”),

8 / 9 e della tabella riassuntiva dei crediti non saldati per un importo di CHF 7'210.35 (act. C.3), del valore di causa fatto valere con l’istanza di conciliazione dell’11 giugno 2025 e con l’azione semplificata del 27 ottobre 2025 nonché rilevato infine il valore dell’iscrizione del credito (“Forderungsanmeldung im Konkurs”) del 10 dicembre 2025, ad avviso di questo Giudice, il valore litigioso – che non può essere quantificato a CHF 14'077.45 – è inferiore a CHF 10'000.00, giustificando l’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 lett. a LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA, ossia il giudizio a giudice unico, – anche volendo ammettere che il valore litigioso sia superiore a CHF 10'000.00, sarebbe comunque competente il giudice unico, essendo il ricorso manifestamente infondato (art. 43 cpv. 3 lett. b LGA in unione con l’art. 61 ingresso LPGA), – giusta l'art. 1 cpv. 1 LADI in unione con l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura di ricorso giudiziario cantonale è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato, – nell'occorrenza, la LADI non prevede spese processuali e, per conseguenza, sebbene il ricorso sia manifestamente infondato, in mancanza di un comportamento temerario o sconsiderato, non vanno prelevate spese, – non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

9 / 9 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese. 3. Non vengono assegnate indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]